Lavorare rispettando l'ambiente

NEWS

18-2-2008

SECONDO CORRETTIVO AL TESTO UNICO ECCO LE PRINCIPALI NOVITA' IN VIGORE

 

Principali novità in materia di IPPC

D.lgs. 4/2008 e Direttiva 2008/1/CE

Con la pubblicazione del secondo correttivo del testo unico ambientale (D.lgs 4/2008) si modifica profondamente la parte II  in merito a IPPC , VAS e VIA.

Le modifiche alla Parte II del D.lgs. 152/2006, apportate dal D.lgs. 4/2008, sono in vigore dal 13 febbraio 2008, però si fa notare che l'art 35  prevede che restino valide le disposizioni regionali già in vigore fino all'emanazione di norme di adeguamento trascorsi 12 mesi in mancanza di nuove norme regionali varranno le norme del correttivo.

Modifiche al D.Lgs.152/2006 :

•1.     Art. 10 comma 1 - Per i progetti sottoposti a V.I.A. statale , questo sostituisce quello di A.I.A. di competenza statale.(omissis)....si rileva che i richiedenti un'A.I.A. di competenza statale, dovranno versare per ogni richiesta di autorizzazione ambientale integrata, una somma di 25 mila euro, a titolo di acconto (art. 33 comma 4). Nota: si ritiene che difficilmente una  galvanica ricada su questo punto.

  • 2. art. 10 comma 2 - per i progetti sottoposti a VIA regionale che ricadono nelle categorie industriali soggette ad Ippc regionale, saranno le regioni a predisposizione il coordinamento tra la procedura di A.I.A. e V.I.A. e ci sarà una unica consultazione al pubblico. Ci saranno dei casi in cui le Regioni possono prevedere che il V.I.A. sostituisca l'A.I.A.

Modifiche al decreto IPPC (D.Lgs 59/05):

  • 1. Art. 5 comma 1 lettera h) : vengono aggiunte tra le informazioni contenute nella domanda dell'AIA, per quanto riguarda le emissioni sull'ambiente, anche le attività di autocontrollo e controllo programmato che richiedono l'intervento dell'APAT
  • 2. Art. 5 comma 10 e 11 : viene eliminata l'obbligatorietà di convocare la conferenza dei servizi (a discrezione dell'autorità competente) e viene disposto l'obbligo da parte dell'autorità competente di acquisire tutti i pareri entro 60 gg dalla data di pubblicazione dell'annuncio AIA da parte del gestore
  • 3. Art. 9 comma 1 : vengono uniformate le prescrizioni per il rinnovo dell'A.I.A., eliminando il riferimento agli impianti esistenti, nuovi e agli impianti di produzione elettrica di potenza superiore a 300Mw. L'A.I.A. viene, quindi, rinnovata ogni 5 anni, confermando o aggiornando le relative condizioni a partire dalla data di rilascio. La comunicazione di richiesta di rinnovo deve avvenire 6 mesi prima della scadenza dell'A.I.A.
  • 4. Art. 17 comma 2 : omissis (relativo agli impianti soggetti a AIA statale)
  • 5. Art. 17 comma 5 : ai gestori per i quali è prevista l'emanazione di un calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di rilascio di A.I.A. e nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata, non si applica la sanzione di cui all'art. 16 comma 1 nel caso di ritardi dovuti ad inadempienza della P.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

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