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24-7-2019

Criteri Ambientali Minimi: un problema risolto

Risolta la palese incongruenza tra i requisiti stabiliti ai punti 5 e 6 per le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle del paragrafo 3.2.1. Sostanze pericolose dei Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni (1).

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha infatti cancellato con il proprio DM 3 luglio 2019 (2) il divieto di placcare con nichel e cromo esavalente. Grazie a questa correzione il nuovo testo dei punti 5 e 6 è il seguente:

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:
5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0,5 µg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811.
6. non devono essere placcate con cadmio.

Un importante risultato raggiunto anche grazie all’iniziativa di ASSOGALVANICA (link ).


(1)
Decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili” (in G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) che aggiorna l’allegato 2 “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di arredi per ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

(2)
Decreto 3 luglio 2019 “Modifica dell’allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” (in G.U. Serie Generale n. 167 del 18 luglio 2019.

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