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20-12-2010

Triossido di cromo e sali di cobalto inclusi nella lista delle sostanze SVHC candidate all'autorizzazione.

Il Comitato degli Stati Membri (MSC) ha deciso all'unanimità di inserire le seguenti otto sostanze altamente problematiche in quanto cancerogene, mutagene, o tossiche per la riproduzione (CMR) nella lista delle sostanze (Candidate list) che potranno essere soggette ad autorizzazione.
Le otto sostanze identificate sono:
- triossido di cromo
- acidi generati dal triossido di cromo ed i loro oligomeri
- solfato di cobalto (II)
- dinitrato di cobalto (II)
- carbonato di cobalto (II)
- diacetato di cobalto (II)
- 2-metossietanolo
- 2 etossietanolo
La lista aggiornata delle sostanze altamente problematiche candidate all'autorizzazione può essere scaricata all'indirizzo:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Cosa comporta questa decisione ai sensi del Regolamento REACH?
1
Il fornitore di una sostanza inclusa nella Candidate List trasmette al destinatario della sostanza una Scheda di Dati di Sicurezza (art. 33).
2
Se la sostanza si trova in preparati, ogni produttore o importatore di preparati non classificati come pericolosi secondo la Direttiva 1999/45/CE deve fornire su richiesta i componenti e la relativa Scheda Dati di Sicurezza se il preparato contiene almeno una delle sostanze incluse nella Candidate List in concentrazione > 0,1% (peso/peso) per preparati non gassosi, se la sostanza è PBT (Persistente, Bioaccumulabile e Tossica) o vPvB (molto Persistente e molto Bioaccumulabile).
3
Se la sostanza si trova in un articolo in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso, il fornitore deve fornire al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (art. 33).
Dal 2011 ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) la presenza di una sostanza SVHC se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso (art. 7.2).

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